IL RISCHIO ELETTRICO NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

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1. No so se vi siete mai imbattuti nella sezione del sito INAIL “Informo”, cioè il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro che, tra l’altro, è indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione del Ministero della Salute (2020-25) quale uno dei sistemi di sorveglianza attivi utili alla programmazione di interventi di prevenzione promozione, assistenza e controllo.

Al suo interno è possibile consultare i dati riferiti al monitoraggio degli infortuni mortali e gravi, le pubblicazioni e le analisi dei dati realizzate, i documenti sulla metodologia e gli strumenti utilizzati per la rilevazione e l’analisi degli eventi. Sono inoltre disponibili i risultati di eventi e iniziative comunicative svolte negli anni da INAIL.

Se tra i vari “incidenti” selezioniamo la voce Contatto elettrico diretto, alla data odierna vengono conteggiati 213 eventi. Ma cosa significa “contatto elettrico diretto” ?!

Molto semplicemente significa aver toccato un parte di linea elettrica in tensione, che può essere un conduttore, un elemento non isolato o qualsiasi parte metallica non isolata elettricamente.

Nel nostro Paese, oltre al DLGS 81/08 ed alle pertinenti norme tecniche, buone prassi e metodologie varie, le regole da seguire in presenza di rischio elettrico sono dettate dalla Norma CEI 11-27, che si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

La Norma di applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.

Da quanto sopra appare evidente che la prima cosa da fare, ancora prima di iniziare qualsiasi attività, è quella di valutare la presenza o meno di rischio elettrico. E tale valutazione è obbligo del Datore di Lavoro secondo quanto disposto dall’art.17 del DLGS 81/08.

Per poter aiutare il Datore di Lavoro a capire se ci sia o meno rischio elettrico nell’attività da eseguire dobbiamo rifarci proprio alla CEI 11-27, ed alla norma europea EN 50110-1 da cui essa discende, che definisce delle aree a distanze variabili in funzione del livello di tensione della linea elettrica di riferimento:

DL: distanza minima in aria del sistema che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione

DV: distanza minima in aria che definisce il limite esterno della zona di lavoro in prossimità

DA9: distanza minima in aria definita dalla legislazione come limite esterno della zona dei lavori non elettrici

FIGURA 1
FIGURA 2

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Di conseguenza, prendendo in considerazione l’ultima colonna della tabella sopra riportata, quella con l’indicazione DA9, abbiamo le distanze di riferimento oltre le quali siamo sicuri non essere in presenza di rischio elettrico. Per operare oltre quelle distanze non è necessaria alcuna formazione particolare per i lavoratori, nei confronti del suddetto rischio.

Diversamente, laddove si dovesse operare al di sotto di tali distanze si entrerebbe nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27 ed il personale dovrebbe essere obbligatoriamente sottoposto alla specifica formazione prevista dalla stessa …ma purtroppo, a giudicare dagli infortuni mortali che si verificano in tale ambito, tale formazione appare evidentemente non adeguata o addirittura assente.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione INAIL “Lavori in prossimità di linee elettriche aeree – Valutazione del rischio e misure di prevenzione” in cui sono contenute:

  • Le disposizioni legislative e normative; • La statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL; • Esempi e procedure per la gestione del rischio; • Schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro.

2. Riprendiamo l’argomento rischio elettrico per parlare della relativa formazione necessaria per poter svolgere “operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica” così come definito dalla Norma CEI 11-27, che ricordiamo essere da applicare a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici.

Premesso che i lavori che si svolgono a distanza d ≥ DA9 da parti attive non protette o non sufficientemente protette non rientrano nel campo di applicazione della CEI 11-27, i lavori che si svolgono nello spazio compreso tra DV e DA9 devono essere oggetto di un’attenta valutazione.

Ed è qui che subentra il concetto di formazione adeguata in materia di rischio elettrico.

In merito alla formazione, la Norma stabilisce che nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione. Per formazione, si intende l’insieme di iniziative che conducono il soggetto a possedere conoscenze, capacità e abilità sufficienti a permettergli di compiere in piena sicurezza le attività che gli sono affidate.

L’iter formativo deve prevedere, oltre all’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di capacità organizzative (valutazioni, decisioni, interpretazioni) e l’acquisizione di abilità esecutive.

La Norma, quindi, fornisce le seguenti definizioni riferite al livello di formazione del lavoratore:

Persona esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Persona avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Persona comune (PEC): Persona che non è esperta e non è avvertita.

Ritornando a quanto sopra e riassumendo possiamo fare riferimento al seguente schema:

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Questo è quanto riporta la Norma … che ci indica la durata minima dei corsi di formazione:

– per la preparazione teorica relativa al livello 1A non inferiore alle 10 ore.

– per la formazione teorica relativa al livello 2A (conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione) non inferiore alle di 4 ore;

– per i livelli 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività e 2B – conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione, quest’ultima per il conseguimento della Idoneità ai lavori sotto tensione in Bassa tensione (PEI), la durata e l’ampiezza dell’attività formativa non sono definite ma dipendono da vari fattori tra cui si evidenziano la preparazione scolastica e l’esperienza pregressa.

 

La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.

Infine, ricordiamo che spetta al Datore di lavoro la responsabilità di conferire al proprio dipendente la qualifica di PES, PAV e PEI, che è buona norma riesaminare con cadenza annuale.

                                                                                                                                                                                                MARCO DI PAOLO

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